Contratto di trasporto di cose – Obbligo del vettore di custodia e di trasferimento materiale della cosa – Inadempimento – Responsabilità del vettore – Risarcibilità del danno non patrimoniale – Presupposti – Esclusione.
In caso di inadempimento ex contractu per perdita a causa di un furto della cosa affidata per il trasporto, il vettore è tenuto al risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, anche del danno non patrimoniale, peraltro risarcibile anche in assenza di ipotesi di reato. Tuttavia, occorre che prospettare una realistica e motivata situazione di danno non patrimoniale, non essendo sufficiente per il mittente – società commerciale – sostenere di avere patito un danno per la perdita (peraltro, solo temuta) di un credito pecuniario.