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Trib. Udine – sentenza n. 1472/12 del 15/11/2012 – Giudice Zuliani

Contratto di trasporto di cose – Subcontratto – Responsabilità del vettore ex recepto per perdita della cosa (furto) da parte del subvettore – Presunzione ex art. 1693 c.c. – Prova liberatoria – Caso fortuito.

Nel contratto di trasporto di cose, l’art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una
presunzione di responsabilità per perdita e avaria, presunzione che non può dirsi vinta sulla base della sola dichiarazione del sub vettore, al quale il bene era stato ulteriormente affidato, di aver subito il furto della cosa tramite una “effrazione” del suo magazzino. Tale dichiarazione, in mancanza di più precise indicazioni circa gli accorgimenti adottati per evitare il furto stesso, non può costituire sufficiente prova liberatoria, utile al vettore per esimersi da responsabilità ex recepto, che il danno e il conseguente inadempimento sono dovuti ad un evento derivato da caso fortuito a lui estraneo e a lui non imputabile.

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