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Trib. Udine – ordinanza dd. 13/11/2012 – Pres. Iob – Rel. Zuliani

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Sospensione efficacia ex art. 649 c.p.c- Natura del provvedimento- Reclamo al collegio-Inammissibilità

Non è ammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto avverso l’ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo emessa dal giudice istruttore ex art. 649 c.p.c, nemmeno invocando lo ius superveniens (data la posteriorità della disciplina di cui all’art. 669 terdecies c.p.c rispetto all’art. 649 c.c.) con effetto abrogativo, anche solo implicito, della disciplina pre-esistente. Ciò in quanto la natura latu sensu cautelare del provvedimento di cui all’art. 649 c.p.c. se da un lato può giustificare l’applicazione analogica di quelle disposizioni che esprimono principi generali propri di ogni tutela urgente ( art. 669- sexies, comma 2, c.p.c ; art. 5 comma 2, D.Legisl. n 150/2011), dall’altro non può estendere analogicamente l’applicabilità di rimedi ulteriori e specifici ( seconda istanza di “merito” davanti a un giudice terzo e collegiale) propri della disciplina del procedimento cautelare uniforme, ma non intrinseci e ineludibili rispetto alla tutela d’urgenza.

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