Derivati – responsabilità – servizi – intermediazione – finanziaria
Il legislatore, sanzionando di nullità (e relativa) la sola inosservanza della forma prescritta, ha inteso disporre diversamente (v. art. 1418, comma 1°, c.c.) per tutte le altre violazioni di obblighi e doveri posti a carico dell’intermediario. Ciò risulta ulteriormente confermato dalla circostanza che l’art. 23, comma 6, T.U.I.F. presuppone chiaramente che, se gli intermediari non hanno “agito con la specifica diligenza richiesta”, il cliente abbia diritto al risarcimento dei danni, ciò che consegue tipicamente all’inadempimento del contratto valido (art. 1218 c.c.) e non alla dichiarazione di nullità del contratto (cui consegue soltanto l’obbligo di restituire eventuali prestazioni rese in esecuzione del contratto nullo).