lavoro irregolare – omesso versamento – contributi
Vigente l’art.36bis l.248/2006 -e cioè anteriormente alla promulgazione della l.183/2010- laddove venga accertata la prestazione di lavoro irregolare (c.d. “a nero”), le sanzioni civili dovute per l’omesso versamento dei contributi e premi previdenziali non possono essere calcolate nella misura minima di € 3000,00 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata ove il termine di pagamento di detti contributi e premi scada successivamente all’accertamento ispettivo che ha constatato la prestazione di lavoro irregolare e ciò perché con l’accertamento ispettivo cessa la situazione di irregolarità connessa alla non conoscenza da parte degli Istituti Previdenziali della instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o, come nel caso di specie, autonomo (decisione resa con riferimento a prestazione di lavoro artistico autonomo).
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