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Trib. Udine – sentenza n. 204/13 del 15/02/2013 – Giudice Pellizzoni *

Appalto di servizi – denunzia dei difetti della materia – macchinari del committente – obblighi dell’appaltare

L’appaltatore, una volta adempiuto l’obbligo ai sensi dell’art. 1663 c.c. di dare avviso al committente dei difetti della materia o del macchinario o dell’impianto da questi forniti, deve astenersi dall’eseguire l’opera o effettuare il servizio; qualora vi dia ugualmente esecuzione, l’appaltatore va esente da responsabilità soltanto quanto il committente, benché debitamente avvertito, abbia ciò nonostante insistito nel pretendere l’esecuzione del contratto, assumendone così in proprio il rischio.

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