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Trib. Udine – sentenza n. 244/13 del 26/02/2013 – Giudice Venier

Derivati- clausola-inadeguatezza-obblighi-informativi

La sottoscrizione della clausola di inadeguatezza attiene allo specifico aspetto della coerenza dell’investimento con il profilo dell’investitore, ma non è sufficiente per ritenere assolti gli obblighi informativi dell’intermediario, che non riguardano solo la adeguatezza dell’operazione.

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