Rinuncia agli atti – Necessità della accettazione dell’appellato non costituito – Esclusione – Estinzione del processo
La necessità di un’accettazione del convenuto, quale condizione prescritta dall’art. 306 cpc per l’estinzione del processo, presuppone necessariamente l’acquisizione da parte del convenuto stesso della qualità di parte nel processo. Pertanto, la rinuncia all’appello principale comporta l’estinzione del giudizio senza necessità di accettazione dell’appellato ove non ancora costituito; ne consegue che, ai sensi dell’art. 334 comma secondo cpc, perde efficacia anche l’impugnativa incidentale tardiva successiva alla rinuncia.
(conforme a Cass. n. 6442 del 1998; Cass. n. 5911 del 1980)