Locazione di cose – Immobili adibiti ad uso di abitazione – Durata della locazione – Locazioni per il soddisfacimento di esigenze transitorie – Condizioni – Riconduzione alla durata legale quadriennale – Decorrenza
Nell’ipotesi di riconduzione di un contratto di locazione di natura transitoria, stipulato ai sensi dell’art. 5 della legge 431/1998, alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della medesima legge, il venir meno delle esigenze di transitorietà e la successione di due contratti di identico contenuto, attestano che il rapporto ha avuto carattere di continuità nonchè la identità dei motivi che lo hanno determinato, con conseguente decorrenza del quadriennio dall’inizio del primo contratto di natura transitoria.