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Trib. Udine – sentenza n. 26/13 del 6/3/2013 – Giudice Fraioli *

Circolazione stradale – Sanzioni

Nelle cause di opposizione avverso ordinanza prefettizia, il giudizio ha ad oggetto la fondatezza della pretesa sanzionatoria e pertanto l’amministrazione, pur essendo formalmente convenuta, assume la veste sostanziale di attrice, spettando conseguentemente ad essa di fornire la prova degli elementi integranti la violazione contestata e la loro riferibilità all’intimato. A tal fine, in ordine alle circostanze di tempo e di luogo degli accertamenti, il verbale formato nell’esercizio di pubbliche funzioni fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che l’operante attesti come avvenuti in sua presenza o posti in essere di persona. Laddove tali fatti non risultino controversi, la mancata allegazione in giudizio del verbale di accertamento non costituisce violazione alcuna all’onere probatorio. Inoltre il verbale di accertamento, se richiamato nell’ordinanza che ben può contenere una motivazione per relationem mediante il rinvio ad altri atti del procedimento amministrativo noti all’interessato, consente comunque a quest’ultimo la compiuta esplicazione del proprio diritto di difesa, senza pregiudizio alcuno.

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