Trasposto di Persone – Azione di risarcimento dei danni – Responsabilità del vettore per sinistri e danni alle persone – presunzione di colpa del vettore – indifferenza del titolo giuridico a fondamento della pretesa – distribuzione onere probatorio.In tema di trasporto di persone, gli artt. 1681 e 2054 cod. civ., ma anche il D.Lgs n. 111/95, pongono, a carico del vettore o dell’organizzatore/venditore del pacchetto turistico crociera, una presunzione di responsabilità dalla quale lo stesso può liberarsi solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ne deriva che, sotto il profilo del contenuto e della distribuzione degli oneri probatori, è del tutto indifferente che l’attrice abbia proposto solo l’azione di responsabilità extracontrattuale o anche quella contrattuale, incombendo ad essa, in ogni caso, dimostrare il nesso di causalità materiale tra il comportamento del preteso autore e il danno subito e alla controparte vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dalla legge.