«

»

Trib. Udine – sentenza n. 292/13 del 5/3/2013 – Giudice Chiarelli *

Contratti bancari – Apertura di credito in conto corrente – Tasso d’interesse usurario – Criteri del calcolo – Commissione di massimo scoperto – Rilevanza

L’accertamento in concreto del superamento delle soglie d’usura va condotto adottando i criteri di cui alle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi dell’art. 2 della legge n. 108/1996: non rientra pertanto nel calcolo la commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente praticata.
In conformità alle predette Istruzioni, la C.M.S. rileva nondimeno ai fini dell’accertamento dell’usurarietà del rapporto, posto che la stessa si inserisce nell’ambito di quegli ulteriori vantaggi ed utilità cui fa riferimento l’art. 644 c.p.. In particolare, le rilevazioni trimestrali prevedono l’individuazione di un tasso di interesse “soglia” e di una “C.M.S. soglia”: nel caso in cui sia stata superato il tasso soglia C.M.S., va accertato se l’eccedente importo di C.M.S. applicata superi il margine di interessi disponibile, che è dato dalla differenza tra l’importo massimo che la banca avrebbe potuto percepire nel caso avesse applicato il tasso soglia (rimanendo nei limiti di legge) e l’importo effettivamente percepito (margine interessi disponibile entro legge, se di segno positivo; margine di interesse usurario, se di segno negativo). Solo ove l’eccedente importo di C.M.S. applicata superi il margine di interessi disponibile si può sostenere che gli interessi, le commissioni e gli oneri, considerati nella loro totalità, sopravanzano il limite di cui all’art. 2 comma 4 L. 108/1996 e sono dunque da ritenere usurari.

clicca qui per scaricare la sentenza estesa