Contratti bancari – Apertura di credito in conto corrente – Commissione di massimo scoperto – Natura – Forma scritta – Non necessita
La commissione di massimo scoperto (C.M.S.) ha natura di remunerazione per la messa a diposizione, da parte della banca, di una certa giacenza liquida così da consentire al correntista di poter utilizzare in qualsiasi momento l’intero ammontare del fido. La C.S.M. non può invece venire ricostruita come un interesse, dal momento che la stessa non cresce in ragione del periodo di utilizzo delle somme.
Poiché la C.S.M. non ha natura di interesse, trova titolo una diversa causa ed è sottoposta ad una diversa metodologia di calcolo, la relativa pattuizione non è soggetta alla forma scritta ad substantiam stabilita dall’art. 1284 c.c.