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Trib. Udine – sentenza n. 347/2013 del 18/3/2013 – Giudice Venier

Cessione del credito – inefficacia nei confronti del debitore – mancanza di data certa – inopponibilità alla curatelaNel caso di pagamento richiesto dal creditore cedente, il debitore ceduto non può eccepire l’efficacia della cessione tra cedente e cessionario per contestare la carenza di legittimazione sostanziale del cedente se la cessione del credito è inefficace nei suoi confronti. Ne consegue che la cessione del credito, risultante da documenti privi di data certa, non è opponibile alla curatela, poiché, ai sensi dell’art. 2914 n. 2 c.c., la cessione diviene efficace nei confronti del creditore pignorante (o del fallimento), se la sua notifica o l’accettazione del debitore ceduto risultano da atto avente data certa anteriore al fallimento.

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