Procedimento cautelare in materia civile – Sequestro conservativo – Inefficacia – Competenza – Composizione monocraticaDato che sulla contestazione in merito alla sopravvenuta inefficacia del sequestro è chiamato a decidere “l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare” (art. 669-nonies, comma 2°, c.p.c.), tale ufficio decide le controversie in composizione monocratica, a meno che non sia esplicitamente prevista la riserva di collegialità (v. art. 5-ter c.p.c.). Sarebbe, viceversa, errato ricavare implicitamente una riserva di collegialità basandosi soltanto sulla circostanza accidentale che la domanda cautelare fu respinta dal giudice designato nella prima fase del procedimento e accolta dal collegio in sede di reclamo.