Subappalto – Natura di contratto derivato – Conseguenze – FattispecieIl subappalto costituisce un contratto derivato, avente lo stesso oggetto dell’appalto cui accede, al quale si applica la disciplina propria di quest’ultimo, escluse le norme aventi carattere eccezionale. Ne consegue che, nel caso di scioglimento del contratto di appalto per l’intervenuto fallimento del committente principale, il subappaltatore ha solo diritto di insinuarsi al passivo del fallimento medesimo per lo stesso credito vantato dall’appaltatore, esercitando l’azione surrogatoria e avvalendosi del privilegio di cui all’art. 2756 c.c. (nella fattispecie è stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore, essendosi il contratto d’appalto, e quindi il subappalto, sciolti ai sensi dell’art. 81 l. fall. a seguito del fallimento del committente durante l’esecuzione dei contratti stessi).