Responsabilità civile – Danni non patrimoniali – Risarcimento – Rendita INAIL – Detraibilità
Ai fini della determinazione del risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dal responsabile civile, dall’importo determinato in forza dell’applicazione delle Tabelle di Milano va espunta la sola quota della rendita riconosciuta dall’INAIL finalizzata all’indennizzo del danno biologico, che, a sua volta, rappresenta solo una delle componenti del pregiudizio alla persona in tutti i suoi aspetti. Il principio della sola detraibilità del danno biologico indennizzato dall’Inail trova conforto nel tenore letterale dell’art 13 D.Lgs. n. 38 del 2000, che nel determinare la rendita dovuta al lavoratore infortunato dall’assicurazione sociale, distingue chiaramente le due componenti: danno biologico e incapacità lavorativa generica.