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Trib. Udine – sentenza n. 774 del 10/06/2013 – Giudice Antonini

Contratto – Pluralità di contratti – Causa – Collegamento negoziale – Nullità di un contratto: conseguenze sul contratto collegato Nel caso di più negozi tra loro collegati, realizzando le parti contraenti un fine ulteriore rispetto a quelli dei singoli negozi, le vicende dell’uno si ripercuotono su quelle dell’altro, condizionandone validità ed efficacia.
Il contratto di mutuo in cui sia stata previsto lo scopo del reimpiego della somma
mutuata è un contratto obbligatorio e non reale; conseguentemente, venuto meno il contratto per cui il mutuo è stato concesso, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non già al mutuatario, bensì direttamente ed esclusivamente al venditore che di quella somma ha beneficiato.

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