giudice di pace – decisione secondo equità – inapplicabilità – extrapetizioneIl Giudice di Pace incorre in vizio di extrapetizione, in violazione dell’art.112 cpc, qualora, senza specifica domanda di alcuna delle parti, decida per una riduzione di prezzo del bene compravenduto adottando una soluzione di tipo equitativo e senza fornire motivazioni in merito alla determinazione del quantum, quando, per contro, il valore della causa imponga la decisione secondo diritto ex art.113, 2° co. cpc.(Nel caso di specie l’attore aveva richiesto la risoluzione per inadempimento di un contratto di compravendita dal valore superiore ad € 1.100,00 , con condanna alla restituzione del prezzo; il convenuto aveva chiesto la reiezione della domanda; il giudice si era pronunciato per l’ accoglimento parziale della domanda riducendo il prezzo, con condanna del convenuto alla restituzione di una parte della somma ricevuta).