vendita beni mobili – codice del consumo – risoluzione contrattuale per inadempimento – impossibilità della riparazione – difetto estetico – rilevanzaSussistono gli estremi per richiedere la risoluzione del contratto di compravendita, ai sensi dell’art. 130 co.7 del Codice del Consumo, per impossibilità delle riparazioni o della sostituzione del bene compravenduto, qualora venga dimostrato che il bene acquistato sia difforme da quello scelto nei locali commerciali del venditore e la conformità al modello non sia realizzabile a posteriori se non a scapito dell’aspetto estetico o, in alternativa, a scapito della sua funzionalità meccanica. Il vizio estetico infatti, non costituisce “difetto di conformità di lieve entità”, ex art 130 co.10 del Codice del Consumo, e non è di per sé secondario quando il bene deve svolgere una funzione di rappresentanza, trattandosi di arredo da salotto. (Nel caso di specie il giudice ha
riconosciuto la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per impossibilità di riparazione dell’oggetto della compravendita, essendo risultato possibile ripristinare l’estetica di un divano, destinato al salotto di casa, solo a scapito dell’utilizzabilità del meccanismo di movimento delle parti reclinabili).