«

»

Trib. Udine – Sentenza n. 265/2012 del 3/10/1012 – Giudice Berardi

1. Stante la possibilità per i preponenti di esercitare il recesso modificativo del contratto di agenzia, non contrasta con il canone di correttezza e buona fede oggettiva la modificazione unilaterale delle condizioni contrattuali apportata dal preponente.
2. Ove il preponente modifichi le condizioni contrattuali l’agente ha facoltà di rifiutare tali modifiche e gli effetti di tale rifiuto sono disciplinati dall’AEC applicabile.
3. L’avvenuta modificazione delle condizioni contrattuali, ove non rifiutata nei termini imposti dall’AEC, non costituisce per l’agente giusta causa di recesso.

Clicca qui per scaricare la sentenza estesa.