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Trib. Udine – Sentenza n. 240/2012 del 19/09/2012 – Giudice Berardi

1. I congedi parentali previsti dall’art.42 c.5 D.Lgs 151/2001 sono cumulabili nello stesso mese con i permessi retribuiti ex art.33 l.104/92.
2. Tuttavia, i giorni di permesso astrattamente spettanti ai sensi dell’art. 33 comma 3 della legge n. 104/92 devono essere in tal caso riparametrati sulla base dei giorni effettivamente lavorati.
3. Spetta al lavoratore l’onere di allegare e provare, ove richieda il ricalcolo dei permessi ex art.33 l.104/92, il numero di giorni effettivamente lavorati.

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