Sanzioni amministrative – Opposizione a ordinanza/ ingiunzione- Ordinanza di sospensione dell’esecuzione – Revocabilità implicita provvedimento di definizione del giudizio – Ammissibilità
Nel procedimento di opposizione a ordinanza – ingiunzione, disciplinato dalla l. 24 novembre 1981n. 689, la sospensione dell’esecutività del provvedimento amministrativo con ordinanza emessa ai sensi dell’art 177 comma 1 c.p.c., in quanto provvedimento provvisorio assunto allo stato degli atti, non può sopravvivere al rigetto nel merito dell’opposizione, indipendentemente dalla revoca espressa da parte del giudice. In tal modo, il venir meno della sospensiva ristabilisce l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, riconosciuta ex lege.