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Trib. Udine – ordinanza del 27/05/2013 – Giudice Vitulli *

La domanda avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive è estranea al rito speciale per l’impugnazione del licenziamento; peraltro qualora tale domanda sia proposta con il ricorso introduttivo del giudizio d’impugnazione e in corso di causa abbia avuto luogo il pagamento delle differenze rivendicate con l’ordinanza emessa in esito al rito Fornero si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine al punto specifico.

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