La domanda giudiziale diretta ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria è procedibile quando siano inutilmente decorsi i termini previsti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa del relativo gravame (nella fattispecie è stato ritenuto procedibile il ricorso giudiziale depositato in data 11/02/2012 e non preceduto dal ricorso amministrativo contro il provvedimento di reiezione della domanda di concessione dell’indennità di disoccupazione ordinaria emesso dall’INPS in data 22/09/2012).
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