«

»

Trib. di Udine – sentenza n. 1188/2013 del 01/10/2013 – Giudice Zuliani

La rinegoziazione delle condizioni economiche relative a un contratto di leasing intercorso tra la banca concedente e l’utilizzatore necessita di un iter analogo a quello applicato per la formazione del medesimo, dunque un’istruttoria interna condotta dalla concedente, la quale potrà approvare o meno la richiesta dell’utilizzatore, attraverso i propri organi competenti a deliberare.
L’eventuale comportamento non conforme a buona fede (del dipendente) della banca per avere ingiustificatamente indotto i debitori a crearsi una legittima aspettativa circa la conclusione di quell’accordo modificativo del contratto di leasing, in carenza di prova, e in mancanza di allegazione di specifici danni, non inficia il diritto della concedente ad esigere il quantum ancora dovuto in relazione al contratto non modificato.

clicca qui per scaricare la sentenza estesa.