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Trib. Udine – sentenza n. 761/2013 del 06/06/2013 – Giudice Pellizzoni

Qualora un contratto a prestazioni corrispettive fra due privati sia sottoposto alla condizione risolutiva del mancato rilascio di un provvedimento amministrativo entro un termine prestabilito, non è imputabile alla parte il ritardo, nell’ottenimento del provvedimento, se lo slittamento oltre il termine dipenda dai normali tempi procedimentali dell’ente pubblico.

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