Non è fondata la domanda dell’affittuario d’azienda e conduttore che adduca un credito per opere eseguite nei locali locatigli successivamente alla stipula di atto di risoluzione contrattuale anticipata, con clausola di rilascio senza corrispettivo. Ai sensi degli artt.2561 e 2562 c.c., infatti, le differenze fra le consistenze d’inventario all’inizio e alla fine del rapporto vanno regolate in denaro al valore corrente al termine del rapporto stesso: da ciò consegue che le parti debbano definire le rispettive posizioni creditorie contestualmente all’atto di risoluzione anticipata.
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