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Trib. Udine – sentenza n.1210/2013 del 07/10/2013 – Giudice Zuliani **

Nell’ambito di contratto d’appalto già risolto, non può operare la clausola penale per il ritardo, quando la ritardata consegna dei lavori sia effettuata da un contraente diverso rispetto all’appaltatore originario, poiché dopo la risoluzione, e quindi la cessazione del vincolo contrattuale, non è logicamente configurabile il verificarsi di un ritardo. (Nel caso di specie il committente chiedeva all’appaltatore la penale sul presupposto del ritardo, rispetto ai termini contrattualmente previsti, nell’ultimazione dei lavori , ma portati a conclusione da un terzo dopo l’intercorsa risoluzione contrattuale con l’originario contraente).

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