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Trib. Udine – sentenza n. 1070/2013 del 19/8/2013 – Giudice Pellizzoni *

A norma dell’art 588 cod. civ. si ha istituzione di erede quando l’ istituito, qualunque sia l’espressione adoperata nel testamento, sia chiamato nell’universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota dell’intero patrimonio ereditario. La determinazione della quota può essere attuata anche mediante l’attribuzione di beni determinati, purché in tale ipotesi si dimostri che il testatore, nel disporre dei singoli beni, abbia tenuto presente l’ universalità del patrimonio e abbia assegnati i medesimi beni come quota dell’intero compendio ereditario.

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