Il difetto di funzionamento che renda il bene acquistato inidoneo all’uso cui era destinato integra gli estremi dell’inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), tale da giustificare la domanda di risoluzione del contratto, anche qualora la causa del difetto, una volta scoperta, sia risultata banale e di assai facile rimozione, laddove per l’individuazione della causa del vizio si sia reso necessario uno specifico intervento che solo il produttore poteva fare.
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