Viola di divieto di trattare affari in nome della società e per l’effetto, assume la responsabilità illimitata per i debiti sociali ai sensi dell’art. 2320 c.c., il socio accomandante che conduca direttamente una trattativa per la cessione dell’attività commerciale gestita dalla s.a.s. (nel caso di specie, per la restituzione dei beni alla venditrice in luogo del pagamento del saldo), salva solo l’ipotesi in cui la trattativa sia condotta “in forza di procura speciale” rilasciata dall’accomandataria (art. 2320, comma 1°, c.c.) o “sotto la direzione” della medesima (art. 2320, comma 2°, c.c.).
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