La norma di cui all’art. 2437 quinquies, quinto comma, a seguito della novella di cui all’art. 5, 1° comma, lett. a) del d. lgs. n. 37/04, non fissa alcun termine perentorio finale di sei mesi per il rimborso della quota azionaria (come nelle srl) né tantomeno il termine ultimo delle restanti fasi delle procedura di liquidazione, mediante acquisto delle azioni da parte della società, o riduzione del capitale o dello scioglimento. L’inciso “entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso” è invero letteralmente riferito al solo subprocedimento di collocazione delle azioni ai soci e ai terzi, che deve concludersi in tale termine (a meno che la determinazione del valore delle azioni non sia ancora divenuta definitiva) e non alla liquidazione in tutti i casi della partecipazione al socio receduto, che avrà diritto al rimborso da parte della società, solamente dopo la scadenza di tale termine – ove le azioni siano rimaste inoptate in tutto o in parte – mediante acquisto delle azioni proprie, salva sempre la diversa possibilità, che invece si debba procedere alla riduzione del capitale o alla sua liquidazione.
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