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Corte d’Appello di Trieste – Sentenza n. 580/2010 del 11.12.2010 – Presidente Relatore Da Rin

Sanzioni amministrative – Termine per la notificazione della contestazione non immediata – Decorrenza – Fattispecie

Il termini di cui all’art. 14 della legge n. 689del 1981, entro i quali l’Amministrazione deve notificare agli interessati gli estremi della violazione, è volto non solo a garantire il diritto alla difesa del presunto trasgressore, ma anche a tutelare la certezza del diritto e la celerità dell’azione amministrativa: di talché non è rimessa alla discrezionale volontà
dell’Amministrazione la decisione sulla data effettiva del definitivo compimento dell’accertamento (nella fattispecie, riguardante l’effettuazione di operazioni finanziarie senza gli intermediari abilitati, il termine per la notificazione eseguita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato ritenuto decorrere dalla data dell’accertamento della violazione da parte della Guardia di Finanza).

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