impugnabilità – provvedimenti giurisdizionali – art. 616 c.p.c.
Il regime di impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali va desunto dalla normativa vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza, Non è infatti accoglibile l’assunto dell’appellante, che distingue a tal fine l’opposizione a precetto dall’opposizione all’esecuzione: la distinzione infatti attiene solo al momento (prima o dopo l’avvio dell’esecuzione) in cui viene proposta l’opposizione, ma il regime di impugnabilità della sentenza rimane comunque quello di cui all’art. 616 cpc al momento vigente.
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