Momento determinativo del regime di impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali – Assunzione della giuridica esistenza – Fattispecie
Il regime di impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali va desunto dalla normativa
vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza (nella fattispecie è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza di rigetto di un’opposizione a precetto pubblicata nell’ottobre 2008, dopo l’entrata in vigore della legge n. 52/2006 che ha modificato l’art. 616 c.p.c. stabilendo la non impugnabilità della decisione; non rileva inoltre la reintroduzione dell’appellabilità disposta dalla legge n. 69/2009 in quanto, ai sensi dell’art. 58, II° comma, la norma si applica solo ai giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore).
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