Impugnazione – Effetti della riforma o della cassazione
L’art. 336 cpc, disponendo –al fine di scoraggiare impugnazioni dilatorie- che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti della sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente.
(conformi Cass. Civ. n. 15220/2005, Cass. Civ. n. 7353/2004, Cass. Civ. n. 16170/2001).