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Trib. Udine – sentenza n. 1392/2013 del 11/11/2013 – Giudice Antonini

Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per l’effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator (fattispecie nella quale un Ente Pubblico aveva agito in qualità di mandatario con rappresentanza di altro Ente per la stipula di un contratto d’appalto, ma senza specifico potere di rappresentarlo anche per proporre le domande giudiziali nascenti dal contratto stesso; quest’ultimo Ente è intervenuto spontaneamente in giudizio per far proprie le ragioni e l’operato del primo e la causa è stata decisa nel merito).

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