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Tribunale Udine ordinanza del 05.11.2013 – Giudice Pellizzoni *

Leasing (locazione finanziaria) – vincoli di forma – insussistenza – forma scrita ab sustantiam – presupposti

Il contratto di leasing non è di per sè soggetto a speciali vincoli formali e la necessità di adottare la forma scritta ad substantiam è necessaria solo in relazione allo specifico oggetto della negoziazione, in combinazione con l’aspetto relativo alla durata (ad esempio quando il contratto abbia ad oggetto beni immobili e la durata risulti essere superiore ai nove anni, in applicazione della regola di cui al n. 8 dell’art. 1350 cod.civ., dovendo per l’effetto essere stipulato per iscritto a pena di nullità).

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