Leasing (locazione finanziaria) – contratto atipico – vincoli di forma – insussistenza – T.U.F. – T.U.B. – applicabilità
Il contratto di leasing è un contratto atipico per il quale, in particolare in riferimento a beni mobili (anche se registrati), non sussite alcun vincolo di forma e tantomeno l’applicabilità della disciplina dei contratti bancari o finanziari di cui al Tub. (art. 117 in materia di forma) e al Tuf. e connessa disciplina regolamentare, (salve le disposizioni sulla trasparenza previste dal Tub, quanto le disposizioni regolamentari emanate dalle autorità di sorveglianza, in attuazione di tale normativa e in particolare le norme sull’avviso contenente le principali norme di trasparenza a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico (art. 2 della Delibera Cicr. e art. 2, Istruzioni della Banca d’Italia) e sui fogli informativi concernenti informazioni sull’intermediario, sui tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali (art. 5 Del. Cicr. e art. 3, Istruzioni Banca Italia), nonché quelle concernenti i c.d. documenti di sintesi e gli indicatori sintetici di costo (art 8 e art. 9 delle citate fonti regolamentari) e le informazioni periodiche ai clienti (art. 12 e art. 3 delle citate fonti)).
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