In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della “tutela forte” di cui alla disciplina del Codice del consumo, approvato con il d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, la qualifica di “consumatore” spetta solo alle persone fisiche, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice “consumatore” soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività. Correlativamente deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del “professionista” non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale. Nella fattispecie il contratto di leasing fu concluso dal conduttore nella veste di agente di assicurazione e servizi in possesso di partita Iva con conseguente non eccepibilità del foro esclusivo del consumatore.
(Conforme a Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 15531 del 14.07.2011)
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