Infortunio sul lavoro – Indennizzabilità – Negligenza del lavoratore causalmente rilevante – Irrilevanza – Distinzione tra negligenza e rischio elettivo – Rapporto di pregiudizialità tra azione di regresso dell’INAIL ex art.10 TU 1124/65 e azione risarcitoria ordinaria del lavoratore – Non sussiste.
1. La negligenza nell’espletamento delle mansioni affidate ad un lavoratore impedisce di poter considerare l’azione od omissione del lavoratore, anche se causativa o concausativa dell’infortunio, come rischio elettivo, potendo ravvisarsi il c.d. rischio elettivo solo allorché l’azione od omissione sia totalmente estranea e non attinente all’attività lavorativa.
2. Non sussiste rapporto di pregiudizialità tra l’azione di regresso promossa dell’INAIL e l’azione risarcitoria promossa dal lavoratore, essendo la prima fondata sulla disciplina speciale dettata dagli artt. 10 e 11 del DPR 1124/65 e la seconda sui principi generali in materia di risarcimento del danno.
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