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Trib. Udine – Sentenza n. 364/2014 del 14/03/2014 – Giudice Chiarelli

Soggetto estraneo al rapporto processuale – Qualità di parte – Presupposti – Impugnazione – Legittimazione – Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. – Esclusione – Possibilità di avvalersi degli ordinari mezzi di impugnazione – Presupposti

La qualità di “parte” va riconosciuta anche a chi, pur non essendo stato ritualmente instaurato nei suoi confronti un rapporto processuale, sia rimasto di fatto coinvolto nella decisione della causa, per essere stata emessa una pronunzia di accertamento o di condanna che lo abbia avuto come diretto destinatario. Al fine di far eliminare gli effetti a lui pregiudizievoli, questi può avvalersi non già dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., sibbene dell’ordinaria impugnazione che sia proponibile contro la sentenza per pervenire alla riforma o all’annullamento di essa. In siffatte ipotesi, la necessità per il soccombente di avvalersi degli ordinari mezzi d’impugnazione è, tuttavia, subordinata alla condizione che la sentenza sia stata portata a sua legale conoscenza in tempi tali da consentirgli, su un piano di completa e perfetta eguaglianza con le parti processuali, di utilizzare per intero i termini stabiliti dal codice di rito per la proposizione di detti mezzi d’impugnazione.

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