Licenziamento discriminatorio – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo- Edilizia – Completamento di una fase della costruzione – Giustificato motivo oggettivo – Non sussiste
1. Non appare ravvisabile una ipotesi di licenziamento discriminatorio (ovvero di un licenziamento intimato per motivo illecito) nel caso di licenziamento di lavoratore che abbia subito un grave infortunio comportante una significativa limitazione delle prestazioni esigibili, allorché tra l’infortunio e il licenziamento siano passati alcuni anni e risulti che siano stati mantenuti in servizio lavoratori aventi analoghe invalidità.
2. Non può ritenersi giustificato il licenziamento intimato ad un lavoratore a tempo indeterminato in ragione della conclusione della specifica fase di lavoro a cui era addetto il lavoratore al momento del licenziamento: in particolare, con riguardo alle costruzioni edili, appartiene alla normale fisiologia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che i lavoratori vengano, di volta in volta e secondo le variabili e fisiologiche esigenze organizzative dell’impresa, destinati alle varie fasi lavorative in cui altrettanto fisiologico e naturale si articola la costruzione dell’opera commissionata.
3. L’intimazione del licenziamento per cessazione della singola fase lavorativa appare manifestamente infondato ed al limite del pretestuoso: ricorrendo, pertanto, l’ipotesi della “manifesta insussistenza del fatto” deve essere ordinata la reintegrazione ai sensi dell’art.18 c.7 l.300/70.