Responsabilità medica – Struttura sanitaria – Obblighi di protezione – Limiti – Fattispecie
La struttura sanitaria è obbligata a consentire ai pazienti una tutela che sia compatibile con i loro diritti, in particolare sotto il profilo della libertà di movimento per tutti i ricoverati nei limiti delle rispettive deficienze fisiche. L’adozione di bande contenitive ai lati del letto, volta ad impedire la discesa, è misura non ammissibile né esigibile per ragioni di tutela, con riferimento a pazienti per nulla affetti da disagi psichici che possano imporre l’uso di tali mezzi di contenzione bensì da deficit dell’apparato locomotorio (nella fattispecie, relativa alla caduta di una degente anziana e affetta da difficoltà di deambulazione scesa dal letto per recarsi autonomamente ai servizi, è stata esclusa la responsabilità dell’ospedale per non aver collocato bande contenitive ai lati del letto).