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Corte d’Appello di Trieste sentenza n. 231/2014 del 6.5.2014 – Presidente Relatore Colarieti*

Responsabilità medica – Struttura sanitaria – Obblighi di protezione – Limiti – Fattispecie

La struttura sanitaria è obbligata a consentire ai pazienti una tutela che sia compatibile con i loro diritti, in particolare sotto il profilo della libertà di movimento per tutti i ricoverati nei limiti delle rispettive deficienze fisiche. L’adozione di bande contenitive ai lati del letto, volta ad impedire la discesa, è misura non ammissibile né esigibile per ragioni di tutela, con riferimento a pazienti per nulla affetti da disagi psichici che possano imporre l’uso di tali mezzi di contenzione bensì da deficit dell’apparato locomotorio (nella fattispecie, relativa alla caduta di una degente anziana e affetta da difficoltà di deambulazione scesa dal letto per recarsi autonomamente ai servizi, è stata esclusa la responsabilità dell’ospedale per non aver collocato bande contenitive ai lati del letto).

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