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Corte d’Appello di Trieste sentenza n. 231/2014 del 6.5.2014 – Presidente Relatore Colarieti

Responsabilità medica – Struttura sanitaria – Obblighi di protezione – Contenuto dell’onere di allegazione e riparto dell’onere della prova – Fattispecie

Il paziente che agisce per il risarcimento dei danni ascritti ad inadempimento degli oneri di protezione dovuti dalla struttura sanitaria presso la quale è stato ricoverato ha l’onere di allegare specificamente i comportamenti omissivi lamentati. Sul piano probatorio spetta al creditore di dimostrare di aver richiesto la particolare prestazione assistenziale che costituisce l’antecedente logico sul quale modulare la prova del debitore di aver fornito esattamente la prestazione richiesta (nella fattispecie, relativa alla caduta di una degente anziana e affetta da difficoltà di deambulazione scesa dal letto per recarsi autonomamente ai servizi, è stata esclusa la responsabilità dell’ospedale per omessa assistenza da parte del personale infermieristico, non risultando dimostrato che l’infortunata l’avesse chiamato, mentre è stata ravvisata la violazione degli obblighi di protezione nella mancata dotazione di un deambulatore accanto alla letto della paziente medesima, che pure era stato sollecitato, ritenuta aver inciso nella produzione dell’evento lesivo in concorso con la colpa dell’infortunata).

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