Amministrazione di sostegno – vendita bene immobile del beneficiario per il tramite di un mediatore – incarico di mediazione non autorizzato dal giudice – atto compiuto in violazione dei poteri conferiti dal giudice – annullabilità.
Nel caso di vendita di immobile, appartenente a un beneficiario di amministrazione di sostegno, conclusasi per effetto dell’intervento di un mediatore ed effettuata dall’amministratore di sostegno non autorizzato dal giudice tutelare a conferire incarichi di mediazione in nome e per conto dell’amministrato, la consapevole accettazione dell’intervento del mediatore da parte dell’amministratore di sostegno si configura come un atto compiuto “in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico” e “ai poteri conferitigli dal giudice”, i cui effetti sono disciplinati dall’art. 412, comma 1°, c.c.; l’atto così compiuto non è nullo o inefficace, ma soltanto annullabile su istanza, tra gli altri, del beneficiario o del suo erede.