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Trib. Udine – Sentenza n. 196/2014 del 14/02/2014 – Giudice Chiarelli

Appello civile – Mancato rispetto del termine a comparire – Nullità atto di citazione – Nullità del giudizio di primo grado – Proposizione dell’appello da parte del convenuto contumace in primo grado – Sanatoria della citazione – Sussistenza – Limiti – Nullità della sentenza – Declaratoria – Rimessione in primo grado – Esclusione

La citazione in giudizio nulla, per l’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., in mancanza di costituzione del convenuto, e di sanatoria promossa dal giudice di primo grado ex art. 164, comma 2, cod. proc. civ., è sanata – quanto all’ammissibilità della domanda – dalla interposizione dell’appello da parte del convenuto restato contumace in primo grado; ma tale sanatoria non esclude l’invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Conseguentemente, il giudice di appello deve dichiararla, ma, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell’art. 162 cod. proc. civ.

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