Impugnazione della sentenza – Notificazione presso la Cancelleria del Giudice adito ex art. 82 RD 37/34 – Inesistenza della notificazione – Inammissibilità dell’appello
La norma che prevede la possibilità di effettuare alla parte – autorizzata a stare in giudizio di persona e che non abbia fatto dichiarazione di residenza o domicilio nel Comune del Giudice adito – le notificazioni presso la cancelleria del giudice stesso, avendo ambito e disciplina solo endoprocessuale, riguarda i soli atti intermedi del processo, non l’impugnazione della sentenza emessa all’esito dello stesso. Per l’impugnazione, infatti, torna applicabile la regola generale delle notificazioni secondo la quale (art. 330 c.p.c.) l’impugnazione, in difetto di elezioni o dichiarazioni, deve essere notificata alla parte personalmente ex art. 137 c.p.c. e s.s.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per inesistenza della sua notificazione, come tale insuscettibile di alcuna rinnovazione.
(Conforme a Cass. sent. n. 8883/06 e Cass. sent. n. 10152/11)