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Corte d’Appello di Trieste – sentenza n. 48 del 28.01.2014 – Presidente Drigani, Relatore Colarieti*

Fallimento – Dichiarazione di fallimento – Stato di insolvenza – Accertamento – Criteri

Per l’accertamento dello stato d’insolvenza di una società in liquidazione la valutazione ai sensi dell’art 5 L.F. deve essere diretta unicamente a stabilire se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. In tal senso lo sbilancio fra attività e passività non può essere colmato dalla postergazione dei crediti vantati dai soci rispetto ad altri, né dalla speranza di un esito favorevole di una controversia ancora in fase di cognizione, evento indifferente rispetto all’obbligo del debitore di adempiere ad un credito portato da un titolo esecutivo, ancorché non definitivo.

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